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Il Regolamento della Camera

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
  • Art. 53
    1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.
    2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.
    3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'articolo 54.
    4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA